IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  79/693  del  24  luglio 1979, emanata dal
Consiglio   delle   Comunita'  europee,  concernente  le  confetture,
gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni;
  Considerato  che  in  data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del  tesoro,  della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 giugno 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  presente  decreto  disciplina  la produzione e la vendita delle
confetture,  delle marmellate e delle gelatine di frutta, della crema
di marroni.